L’art. 244, sesto comma, cod. civ.stabilisce che l’azione di disconoscimento della paternità può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che abbia compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore quando si tratti di figlio con età inferiore a quattordici anni.
Problema: chi è l’altro genitore?
L’art. 244, sesto comma, cod. civ.stabilisce che l’azione di disconoscimento della paternità può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che abbia compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore quando si tratti di figlio con età inferiore a quattordici anni
Problema: chi è l’altro genitore?
Sembra prevalere l’opinione che per “altro genitore” debba intendersi colui che, se non fossero scaduti i termini per proporre l’azione, avrebbe potuto assumere la posizione di legittimato attivo, osia il marito o la moglie, con esclusione, quindi, del padre naturale.
In base a questa restrittiva interpretazione, il padre naturale non potrebbe proporre istanza al giudice tutelare per la nomina del curatore speciale del minore. Il tribunale di Bresia, con una recente sentenza (n. 531/2016) ha affermato, invece, quanto segue:
“…si rileva che la ricostruzione in base alla quale con “altro genitore” il legislatore della riforma abbia inteso il padre biologico trova innanzi tutto conforto nel dato letterale: l’espressione altro genitore dell’ultimo comma dell’art. 244 cod. civ. è usata in contrapposizione alla terminologia adottata nei commi precedenti per identificare i legittimati attiviall’azione e cioè madre e marito (oltre al figlio la cui azione è imprescrittibile)…
L’opzione ermeneutica contrapposta, che identifica con l’espressione altro genitore coloro che avrebbero potuto assumere la veste di legittimati attivi nell’azione di disconoscimento (la madre o il di lei marito), non pare neanche prospettabile in una logica di sistema, posto che in tal modo l’istanza di nomina del curatore speciale verrebbe a prospettarsi quale rimedio per superare lo sbarramento dei termini perenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 244 cod. civ., fermo restando che i detti genitori hanno comunque la possibilità di sollecitare il pubblico inistero a promuovere la nomina del curatore speciale. L’identificazione dell’altro genitore nel genitore biologico del resto non si pone in contrasto con i principi generali dell’ordinamento in tema di filiazione e risponde, anzi, ad un interesse meritevole di tutela la possibilità che il genitore biologico – non legittimato all’esercizio in via diretta di disconoscimento della paternità, né all’intervento nel relativo procedimento, né a proporre opposizione di terzo contro la sentenza di disconoscimento – possa adire direttamente il giudice , per far valere il legittimo interesse alla verità della filiazione (in funzione del proprio successivo riconoscimento) ferma restando la valutazione giudiziale dell’interesse del minore circa la nomina di un curatore speciale che promuova l’azione di disconoscimento.”.