La recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 18 settembre 2020, n. 19596, risolve definitivamente il dubbio riguardante chi debba promuovere la mediazione obbligatoria in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il principio che le Sezioni unite esprimono è che l’onere di attivarsi per prommuovere la mediazione obbligatoria in caso di opposizione a decrete ingiuntivo è a carico del creditore opposto.