Tizia ha proposto reclamo contro il provvedimento con cui il tribunale di Brescia, in sede di udienza presidenziale per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, aveva adottato i provvedimenti provvisori.
Tizia ha proposto reclamo contro il provvedimento con cui il tribunale di Brescia, in sede di udienza presidenziale per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, aveva adottato i provvedimenti provvisori.
Il reclamo è stato respinto dalla Corte d’Appello dichiarandone l’inammissibilità precisando: Il provvedimento reso ex art. 708 cpc ha la caratteristica della provvisorietà e dell’urgenza ed è reso alla stregua delle emergenze in atti.
In ragione della suddetta caratteristica, il reclamo è ammesso solo per denunciare l’abnormtà del provvedimento o l’erroneità nella valutazione degli elementi in atti.
La Corte ha, quindi, condannato la parte reclamante al pagamento delle spese legali